Art. 3

LEGGE 21 novembre 1950, n. 897

In vigore dal 21 giu 2012
La "Fondazione Gerolamo Gaslini", pur non rivestendo il carattere di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, fruisce delle disposizioni di favore vigenti o che saranno emanate nell'interesse degli istituti operanti nel quadro della legge suddetta.
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