Art. 2

LEGGE 21 novembre 1950, n. 897

In vigore dal 21 giu 2012
La Fondazione ha per iscopo, in linea principale, di esercitare la difesa e l'assistenza dell'infanzia e della fanciullezza in tutte le sue forme, mediante il potenziamento dell'Istituto "Giannina Gaslini", costituito dallo stesso fondatore ed eretto in ente morale con regio decreto 5 settembre 1940. All'uopo la Fondazione gestirà il suo patrimonio e devolverà al detto Istituto le proprie rendite, salvo le particolari destinazioni previste dallo statuto e, occorrendo, cespiti del patrimonio stesso.
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