Art. 8
LEGGE 16 novembre 1950, n. 1093
In vigore dal 1 feb 1951
Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi. Nel frattempo rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento approvato con regio decreto 15 febbraio 1940, n. 133.
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