Art. 4
LEGGE 16 novembre 1950, n. 1093
In vigore dal 1 feb 1951
Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sul servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto riguarda il conferimento dei diplomi di benemerenza per l'istruzione popolare; il numero dei diplomi di cui all'art. 387 è raddoppiato per ogni categoria.
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