Art. 10

LEGGE 16 novembre 1950, n. 1093

In vigore dal 1 feb 1951
Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all' è costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere a), b), e c dello stesso articolo. La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà inerta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 novembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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