Art. 10
LEGGE 16 novembre 1950, n. 1093
In vigore dal 1 feb 1951
Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all' è costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere a), b), e c dello stesso articolo.
La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà inerta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-11-16;1093#art-10