Art. 5
LEGGE 21 ottobre 1950, n. 991
In vigore dal 5 gen 1951
Il Governo è delegato ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo in maniera da assicurare che il suo ordinamento sia conforme agli scopi dell'Ente, diretti principalmente alla conservazione e allo sviluppo della fauna e della flora locali, nonchè all'incremento turistico della zona.
Le norme di cui al comma precedente saranno emanate nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - VANONI - PELLA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-10-21;991#art-5