Art. 4
LEGGE 21 ottobre 1950, n. 991
In vigore dal 5 gen 1951
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-10-21;991#art-4