Art. 3

LEGGE 21 ottobre 1950, n. 991

In vigore dal 29 apr 1973
Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sarà provveduto: 1) con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio; 2) con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attività di pertinenza del Parco; 3) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori; 4) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati. I residui annui dello stanziamento assegnato sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste resteranno a beneficio dell'Ente in aumento dello stanziamento successivo.(1)(2)
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