Art. 5

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 913

In vigore dal 14 dic 1950
Nell'art. 40 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma: "e) alle spese, a qualunque titolo, per il servizio dei volontari ausiliari". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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