Art. 1
LEGGE 13 ottobre 1950, n. 913
In vigore dal 14 dic 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Nell'art. 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è aggiunto il seguente comma:
"Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorità militari; essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari è di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non può superare il 10 per cento degli organici vigenti".
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Prourn:nir:stato:legge:1950-10-13;913#art-1