Art. 3

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 913

In vigore dal 14 dic 1950
Nell'art. 18 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma: "Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-10-13;913#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo