Art. 3
LEGGE 13 ottobre 1950, n. 913
In vigore dal 14 dic 1950
Nell'art. 18 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:
"Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi".
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