Art. 6

LEGGE 10 agosto 1950, n. 785

In vigore dal 10 ott 1950
Al primo e al secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 5 maggio 1935, n. 1149, le parole: "a cura della milizia ferroviaria" e "per mezzo della milizia predetta", vengono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "a cura dei Commissariati compartimentali di pubblica sicurezza" e "per mezzo dei Commissariati predetti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950 EINAUDI DE GASPERI - D'ARAGONA - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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