Art. 4

LEGGE 10 agosto 1950, n. 785

In vigore dal 10 ott 1950
A favore delle ditte che, entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, conferiranno ordinativi di pubblicità per i metraggi qui appresso indicati, verranno applicati i seguenti sconti: per quantitativo non inferiore a metri quadrati 1000, sconto del 5 per cento; per quantitativo non inferiore a metri quadrati 2000, sconto del 10 per cento; per quantitativo non inferiore a metri quadrati 4000, sconto del 15 per cento; per quantitativo non inferiore a metri quadrati 8000, sconto del 20 per cento.
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