Art. 3
LEGGE 10 agosto 1950, n. 785
In vigore dal 10 ott 1950
L' del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, è sostituito dal seguente:
"La tariffa base della pubblicità, di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, è stabilita nelle seguenti misure:
lire 1200, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di prima categoria;
lire 800, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di seconda categoria;
lire 500, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di terza categoria.
I suindicati canoni vengono aumentati di lire 400 per metro quadrato e per ogni anno nei confronti della pubblicità eseguita con mezzi elettrici luminosi.
Alla pubblicità semestrale verranno applicati i canoni annui come sopra stabiliti ridotti di un terzo.
Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-08-10;785#art-3