Art. 3

LEGGE 10 agosto 1950, n. 785

In vigore dal 10 ott 1950
L' del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, è sostituito dal seguente: "La tariffa base della pubblicità, di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, è stabilita nelle seguenti misure: lire 1200, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di prima categoria; lire 800, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di seconda categoria; lire 500, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di terza categoria. I suindicati canoni vengono aumentati di lire 400 per metro quadrato e per ogni anno nei confronti della pubblicità eseguita con mezzi elettrici luminosi. Alla pubblicità semestrale verranno applicati i canoni annui come sopra stabiliti ridotti di un terzo. Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato".
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