Art. 5

LEGGE 8 luglio 1950, n. 572

In vigore dal 29 ago 1950
Le funzioni di vice Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica sono conferite al Capo dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri. Il medesimo è scelto tra i funzionari della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore al V. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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