Art. 4

LEGGE 8 luglio 1950, n. 572

In vigore dal 29 ago 1950
Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari di 1ª classe. Egli partecipa di diritto alle funzioni collegiali alle quali sono chiamati i direttori generali del Ministero degli affari esteri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-07-08;572#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo