Art. 2

LEGGE 8 luglio 1950, n. 572

In vigore dal 29 ago 1950
Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, d'intesa con le Amministrazioni interessate, cura il protocollo delle cerimonie ufficiali alle quali partecipino Capi di Stati esteri, ovvero rappresentanze diplomatiche, delegazioni e personalità estere. In particolare, introduce gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari presso il Presidente della Repubblica e cura il protocollo dei viaggi del Presidente stesso all'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-07-08;572#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo