Art. 3

LEGGE 26 agosto 1949, n. 702

In vigore dal 9 ott 1949
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - GRASSI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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LEGGE 26 agosto 1949, n. 702 (Art. 3 Esecuzione delle volture sugli antichi catasti.) — Testo vigente | Portale Normativo