Art. 2
LEGGE 26 agosto 1949, n. 702
In vigore dal 9 ott 1949
Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con propri decreti che, nelle località in cui vigono gli antichi catasti, ove per particolari circostanze manchino gli atti di trasferimento agli attuali possessori di terreni, vengano, ai soli fini delle relative volture, dagli uffici competenti accettati, in sostituzione di tali atti, atti di notorietà, in esenzione dalle imposte di trasferimento, dai quali risulti che il diritto per il quale viene chiesta la iscrizione in catasto è stato, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 1158 e 1163 del codice civile, posseduto continuamente per venti anni dal richiedente.
In tali casi nella voltura si fa constatare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.
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