Art. 1

LEGGE 26 agosto 1949, n. 702

In vigore dal 9 ott 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Sono estese agli antichi catasti dei terreni le disposizioni riguardanti la conservazione del nuovo catasto previste dal testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonchè dal regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153. Per i catasti descrittivi, le norme stabilite dalle predette disposizioni per i tipi di frazionamento, valgono per gli analoghi documenti contenenti la dimostrazione del riparto dell'estimo o reddito imponibile, di cui all'art. 17 e successivi del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237.
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