Art. 4

LEGGE 21 agosto 1949, n. 638

In vigore dal 21 set 1949
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-08-21;638#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo