Art. 1

LEGGE 21 agosto 1949, n. 638

In vigore dal 13 feb 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad Enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia, sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti, danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonchè a concorrere negli interessi di cui all'.
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