Art. 2
LEGGE 21 agosto 1949, n. 638
In vigore dal 13 feb 1952
Lo Stato potrà concorrere, per un periodo di non oltre quattro anni, nel pagamento degli interessi posticipati sulle anticipazioni di cui all' nella misura massima del 2 per cento annuo.
Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnata il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia stata rimborsata, potrà essere consolidata secondo le norme previste nei commi secondo e terzo dell' del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni dall'inizio del consolidamento.
Il credito derivante dalle predette anticipazioni è assistito dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificati rispettivamente dagli del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075.
Ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le esenzioni fiscali, condizioni e modalità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.
Storico versioni
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