Art. 3

LEGGE 21 agosto 1949, n. 610

In vigore dal 13 set 1949
Il pagamento sarà effettuato in Italia in lire italiane, applicando il cambio ufficiale in vigore per il mese di aprile 1948 decurtato del 3 per cento per diritti e spese. Nei limiti delle disponibilità del Tesoro italiano in lire egiziane il pagamento potrà essere effettuato in detta valuta, esclusivamente a favore degli aventi diritto residenti in Egitto, dietro esplicita richiesta degli interessati.
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