Art. 1

LEGGE 21 agosto 1949, n. 610

In vigore dal 13 set 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le somme liquide, prelevate dal Governo egiziano sui beni dei cittadini italiani residenti in Egitto durante la gestione di sequestro dei beni stessi, sono a carico del Governo italiano il quale provvederà al pagamento agli aventi diritto in applicazione dell' dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512, e dagli scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1 aprile 1948 n. 227.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-08-21;610#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo