Art. 2
LEGGE 21 agosto 1949, n. 610
In vigore dal 13 set 1949
Le domande degli aventi diritto, contenenti le loro generalità e residenza, i titoli e l'entità del credito, e menzione di eventuali acconti percepiti, debbono essere dirette al Ministero del tesoro in Roma o all'Ufficio del tesoro presso la Legazione d'Italia, al Cairo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia, e di mesi sei per i residenti all'estero. Restano valide le domande e le documentazioni già presentate.
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