Art. 4
LEGGE 29 luglio 1949, n. 717
In vigore dal 29 ott 1949
È abrogata la legge 11 maggio 1942, n. 839.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - SCELBA - PELLA -
TUPINI - LOMBARDO
- FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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