Art. 4

LEGGE 29 luglio 1949, n. 717

In vigore dal 29 ott 1949
È abrogata la legge 11 maggio 1942, n. 839. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - SCELBA - PELLA - TUPINI - LOMBARDO - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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