Art. 1

LEGGE 29 luglio 1949, n. 717

In vigore dal 24 gen 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchè le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali: - due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro; - un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni; - 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonchè gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro. I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo. Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto. A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni. (4) (5)
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