Art. 2

LEGGE 29 luglio 1949, n. 717

In vigore dal 1 nov 1997
1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all' è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima
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LEGGE 29 luglio 1949, n. 717 (Art. 2 Norme per l'arte negli edifici pubblici) — Testo vigente | Portale Normativo