Art. 3

LEGGE 8 luglio 1949, n. 438

In vigore dal 28 lug 1949
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - PELLA - LOMBARDO - BERTONE Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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