Art. 2
LEGGE 8 luglio 1949, n. 438
In vigore dal 28 lug 1949
L'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, è modificato come segue:
"I trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'art. 6, incorrono nella pena pecuniaria di L. 200.000, da applicarsi su proposta della Commissione centrale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio.
"Per la prima recidiva, la pena pecuniaria è di L. 500.000; per la seconda, di L. 1.000.000; per ciascuna delle successive, di L. 2.000.000.
"Per la riscossione della pena pecuniaria si applicano le norme del testo unico 1 aprile 1910, n. 639".
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