Art. 1
LEGGE 8 luglio 1949, n. 438
In vigore dal 28 lug 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È ratificato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, con le modifiche di cui all'articolo successivo.
Storico versioni
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