Art. 4
LEGGE 14 maggio 1949, n. 269
In vigore dal 30 mar 1958
Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attività presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, è consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica
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