Art. 2

LEGGE 14 maggio 1949, n. 269

In vigore dal 22 giu 1949
L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, è modificato come segue: "L'obbligo dell'iscrizione al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è esteso a decorrere dal 1 gennaio 1945: a) al personale ordinario di cui alle lettere a) e c) dell'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, di. pendente da aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie. L'iscrizione al Fondo è mantenuta per il personale di cui alla lettera b) del precitato art. 8 che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge risulti già iscritto al Fondo medesimo; b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extraurbane, esercitate da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1 gennaio 1945 non fosse già iscritto al Fondo c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui alle precedenti lettere a) e b)".
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LEGGE 14 maggio 1949, n. 269 (Art. 2 Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione) — Testo vigente | Portale Normativo