Art. 1

LEGGE 14 maggio 1949, n. 269

In vigore dal 22 giu 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Agli agenti addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, collocati anticipatamente in quiescenza a norma del regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 881, fruenti del trattamento di pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 1948, il diritto ad una maggiorazione del trattamento medesimo, rapportata a tanti quarantesimi dello stipendio o paga utile a pensione goduti alla data del collocamento a riposo degli agenti medesimi, per quanti erano gli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti di età e di servizio previsti dall'art. 9, lettera b) del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. Per gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione a carico delle Casse speciali è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione fino alla concorrenza del trattamento che sarebbe ad essi spettato, in base allo stipendio o paga utile a pensione goduti alla data di collocamento a riposo, qualora avessero raggiunto i normali requisiti di età e di servizio previsti dai regolamenti delle Casse medesime. Il trattamento di pensione liquidato ai sensi del secondo comma dell' del citato decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, è mantenuto qualora esso sia per l'agente più favorevole di quello risultante dalla applicazione del precedente comma.
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