Art. 3
LEGGE 31 gennaio 1949, n. 21
In vigore dal 1 mar 1949
La riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta sugli emolumenti percepiti dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero del tesoro di concerto con quello dell'interno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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