Art. 1

LEGGE 31 gennaio 1949, n. 21

In vigore dal 1 mar 1949
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Dal 1 gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto, a norma del regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825, convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739, dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, con sede in Perugia, è elevato dall'1 al 2 per cento.
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