Art. 2
LEGGE 31 gennaio 1949, n. 21
In vigore dal 1 mar 1949
Per i sanitari, liberi esercenti, che si iscrivono volontariamente fra i contribuenti all'Opera nazionale, detto contributo è stabilito nella misura di L. 2000 annue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-01-31;21#art-2