Art. 4
In vigore dal 21 ago 1948
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 agosto 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - SARAGAT - VANONI - PELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - LOMBARDO - FANFANI - MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108#art-4