Art. 2
In vigore dal 21 ago 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni necessarie per la costituzione del conto speciale presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo IV, n. 2, dell'Accordo di cui all' della presente legge, nonché per i prelievi previsti dai successivi numeri 3, 4 e 5 dello stesso articolo IV dell'Accordo.
Al di fuori dei citati prelievi, la utilizzazione del Conto speciale sarà approvata con legge.
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