Art. 3

In vigore dal 21 ago 1948
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 è autorizzato uno stanziamento della somma di 40 milioni da porsi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per spese dipendenti da studi ed indagini relative all'applicazione degli accordi di cui all' della presente legge. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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