Art. 3

In vigore dal 21 ago 1948
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 16 aprile 1948 conformemente all'art. 24 lettera b) della Convenzione di cooperazione economica europea. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1948 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - LOMBARDO - MERZAGORA - CORBELLINI - SARAGAT - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1107#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo