Art. 2

In vigore dal 21 ago 1948
Il Ministro per il tesoro 6. autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli Accordi di cui all', e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1107#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecutorieta' degli Accordi internazionali firmati a Parigi il 16 aprile 1948 (Cooperazione economica europea). — Testo vigente | Portale Normativo