Art. 1

In vigore dal 21 ago 1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 16 aprile 1948: a) Convenzione di cooperazione economica europea; b) Protocollo addizionale n. 1 sulla capacità giuridica, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di cooperazione economica; c) Protocollo addizionale n. 2 sul regime finanziario dell'Organizzazione predetta; d) Atto finale della 28ª sessione del Comitato di cooperazione economica, europea.
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urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1107#art-1

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