Art. 7
LEGGE 17 agosto 1941, n. 1043
In vigore dal 17 ott 1941
Gli onorari e diritti notarili dovuti a norma delle vigenti disposizioni per gli atti di trasferimenti tra vivi ed a titolo oneroso riguardanti fondi rustici, compreso qualsiasi genere di proprietà rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della proprietà fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a L. 500, e da L. 500 a L. 1000, sono ridotti:
a) per i trasferimenti suddetti fino al valore di L. 500, ad un terzo;
b) per i trasferimenti suddetti per valori superiori a L. 500 ma non a L. 1000, alla metà.
La detta riduzione non si applica all'onorario proporzionale spettante per il ricevimento dell'atto e ai diritti di iscrizione al repertorio.
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