Art. 3

LEGGE 17 agosto 1941, n. 1043

In vigore dal 17 ott 1941
Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali è dovuta per ciascun giorno di adunanza una indennità, in misura di lire venticinque al lordo della ritenuta del doppio dodici per cento. Tale indennità si computa per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano luogo più riunioni. Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennità di viaggio e di soggiorno: a) per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni; b) per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico. Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni. Le indennità di soggiorno di cui ai due precedenti commi sono soggette alle riduzioni di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni, nonchè a quella di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491. La indennità di cui al 1° comma non è cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.
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