Art. 6
LEGGE 17 agosto 1941, n. 1043
In vigore dal 17 ott 1941
Qualora, in seguito all'accertamento del valore venale del fondo trasferito ai sensi dell'art. 33 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, il valore del trasferimento venga a risultare superiore ai limiti indicati nel precedente sono dovute:
a) per i valori che siano risultati superiori a L. 1000 ma non a L. 5000, le imposte riferibili allo scaglione relativo a valori superiori a L. 1000 ma non a L. 5000;
b) per i valori che siano risultati superiori a L. 5000, le normali imposte di registro ed ipotecarie, nonchè la normale tassa di bollo ed i normali diritti di voltura.
Anche le tasse complementari di bollo sono riscosse in modo virtuale.
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