Art. 89

In vigore dal 18 dic 1942
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, semprechè tali diritti spettino al cedente.
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-89

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