Art. 94

In vigore dal 18 dic 1942
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-94

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