Art. 85-quinquies
In vigore dal 14 giu 1997
((I termini finali di durata del diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.))
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-85-quinquies